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Prima stagionali, poi precari: la lunga storia della manodopera straniera in Svizzera
Per decenni (e ancora oggi) la Svizzera ha avuto bisogno di manodopera straniera, ma non necessariamente, guai!, ha mostrato interesse per le persone che la fornivano. Il modello costruito nel corso del 900 era molto semplice: attirare lavoratori quando l’economia ne aveva bisogno e assicurarsi che rimanessero solo temporaneamente, con diritti limitati e senza possibilità di stabilirsi. Era la logica dello Statuto di stagionale, introdotto nel 1931 e rimasto una realtà fino all’entrata in vigore dell’Accordo di libera circolazione delle persone nel 2002: in settant’anni, di questi permessi ne furono rilasciati quasi sette milioni. Questo tipo di statuto obbligava il lavoratore a lasciare la Svizzera per tre mesi ogni anno e impediva, tra le varie cose, il ricongiungimento familiare; oggi, le tremende storie di sofferenza, separazione e solitudine che questo sistema ha causato a innumerevoli famiglie non sono più un mistero, e anche area le ha raccontate. Il sistema, in ogni caso, era volto a fornire all’economia una forza lavoro flessibile, che si potesse con un certo agio rispedire al mittente quando non più necessaria. Durante la crisi petrolifera degli anni Settanta, per esempio, la contrazione economica porta la Svizzera a ridurre il numero di permessi rilasciati, permettendo così di trasferire una parte del costo della disoccupazione fuori dai propri confini, visto che molti di quei lavoratori non disponevano certo di un’assicurazione contro la disoccupazione. Oggi quello statuto non esiste più, ma secondo il dossier pubblicato lo scorso luglio dall’Osservatorio romando dell'asilo e dei rifugiati (ODAE), alcuni dei meccanismi che lo costituivano sono tutt’altro che scomparsi. La precarietà cambia forma Nel 2023 erano 280'300 i cittadini dell’UE e dell’AELS che lavoravano in Svizzera con un’autorizzazione di soggiorno di breve durata, il cui divario salariale rimane significativo: nel 2022, il salario mediano degli stranieri era inferiore del 15% rispetto a quello degli svizzeri. La differenza arrivava al 20% per i titolari di un permesso B e al 30% per quelli con un permesso L, secondo i dati citati dall’ODAE. Ed è qui che emerge poi il paradosso: il lavoro dovrebbe garantire il diritto a rimanere in Svizzera, ma un impiego precario può essere proprio ciò che mette in discussione quel diritto. Chi ha un salario basso, un tasso di occupazione variabile, lavora su chiamata o accumula contratti temporanei rischia infatti che il proprio lavoro non venga considerato “reale ed effettivo” (questo il requisito imposto dal Tribunale federale). Ne consegue cosa? Il classico dei circoli viziosi: la precarietà lavorativa rende incerto il permesso; l’incertezza del permesso rende più difficile trovare o conservare un lavoro stabile. Il dossier racconta, ad esempio, la storia di Lilian, 61 anni, impiegata nelle pulizie presso cinque privati e due aziende. Il suo lavoro era frammentato, percepiva un salario modesto e il suo tasso d’occupazione era altalenante. Le autorità hanno sentenziato che queste attività erano “marginali e accessorie” e, dunque, le hanno negato il rinnovo del suo permesso B. L’attesa per il permesso le ha naturalmente reso più difficile trovare altri impieghi. La precarietà produce altra precarietà Il problema diventa ancora più evidente quando una persona non può più lavorare. Per alcune categorie di cittadini europei esiste il cosiddetto permesso di dimora, che permette di restare in Svizzera anche dopo la fine dell’attività professionale, per esempio in caso di pensionamento o di incapacità lavorativa permanente. Le condizioni sono tuttavia restrittive, e la loro interpretazione può diventare particolarmente penalizzante per chi ha lavorato anni nell’ambito di professioni fisicamente pesanti. Il dossier cita allora il caso di Fabiano, arrivato dal Portogallo nel 1989 per lavorare come muratore. Una grave malattia lo costringe, nel 2015, a lasciare il lavoro. L’Assicurazione invalidità (AI) gli riconosce una rendita, ritenendolo però teoricamente capace di lavorare a metà tempo in “un’attività adeguata”. Per le autorità, però, questo significa inizialmente che non ha diritto a rimanere. Fabiano dovrà affrontare una lunga battaglia giudiziaria e, solo nel 2024, il Tribunale amministrativo federale gli riconoscerà infine il permesso di dimora, considerando irragionevole pretendere da un uomo di 62 anni, con una formazione limitata e dopo decenni di lavoro come muratore, di ricominciare una nuova attività professionale. La contraddizione di fondo è lampante: un lavoratore può
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